La definizione agevolata delle sanzioni prevista dai commi da 179 a 185 (art. 1) della Legge di Bilancio 2023 ha trovato piena attuazione grazie al Provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023dell’Agenzia Entrate.
La definizione agevolata si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per:
e si sostanzia nel versamento di sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonchè degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della 1° rata entro il termine per la proposizione del ricorso.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
E’ esclusa la compensazione dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di inadempimento nei pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività).
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l’Ufficio procede con le ordinarie attività in relazione a ciascuno degli atti del procedimento di accertamento.
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